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Albo Autotrasportatori Conto Terzi

Albo Autotrasportatori Merci Conto Terzi (Monday, January 9, 2012)

Autotrasporti

Sono tenute ad iscriversi all’Albo tutte le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto su strada di cose per conto di terzi, dietro corrispettivo, con veicoli immatricolati ad “uso di terzi”.

Iscrizione “limitata”

per autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg (<1,5 t) o con complessi formati da questi veicoli.

1| Requisito dell’onorabilità (*vedi sotto)

Iscrizione "senza limiti"  - Regolamento CE 1071/2009 e Legge n.35 del 4/4/12

per autoveicoli avente massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 Kg (>1,5 t)

1| Requisito dell’onorabilità*

posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, anche dalle seguenti persone:

a) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per

le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto

della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori;

   d) dall'impresa in quanto applicabile.

2| Requisito della capacità finanziaria

9.000 € per un solo autoveicolo + 5.000 € per ogni autoveicolo supplementare.

Dimostrato tramite:

a) attestazione rilasciata da un revisore contabile, iscritto al registro revisori contabili  tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiore  all'importo indicato sopra;

b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (inclusa assicurazione di responsabilità professionale), per l'importo indicato sopra.

3| Requisito dell'idoneità professionale

Tale requisito è soddisfatto se la persona designata a dirigere l'attività di trasporto (gestore dei trasporti) è in possesso di idoneità professionale e requisito di onorabilità.

Il gestore dei trasporti può svolgere tali funzioni per 1 sola impresa e può essere:

a) un soggetto avente legami con l'impresa: amministratore unico, membro del        consiglio di amministrazione, socio illimitatamente responsabile, titolare dell’impresa individuale o familiare,  collaboratori dell'impresa familiare,  persona legata da rapporto di lavoro subordinato (ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Regolamento (CE) 1071/2009);

 b) una persona fisica residente nella Comunità Europea legata con apposito contratto scritto (ai sensi dell'art. 4, par. 2, lettera a - b del Regolamento (CE) 1071/2009).

La domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi  redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale (scaricabile dal sito web della Provincia) deve essere presentata (o spedita) alla Provincia di Sassari, Piazza d'Italia 31, Ufficio Protocollo.

IMPORTANTE

Le imprese che già operano con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino alle 3,5 t. devono dimostrare di soddisfare i tre requisiti per l'accesso alla professione esposti sopra entro il 7 Aprile 2013.

Tutte le imprese di autotrasporto in attività al 4/12/11, autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, devono dimostrare i requisiti per l'accesso alla professione entro il 4/06/12. Qualora non soddisfino tali requisiti saranno cancellate dal Registro Elettronico Nazionale (REN) e di conseguenza dall'Albo degli autotrasportatori.

Idoneità professionale

Coloro che intendono ottenere l'idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori, devono superare l'esame presso la Provincia di Sassari.

La partecipazione all'esame è subordinata alla pubblicazione del relativo bando sul sito della Provincia di Sassari ed alla frequenza di un corso di formazione preliminare.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e della Legge n.35 del 4/4/12:

Sono dispensate dalla frequenza del corso di formazione preliminare per l’esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del D.L. n.5 del 9/02/12.

Coloro che attualmente esercitano con mezzi entro le 3,5 T. di massa complessiva a pieno carico, possono soddisfare il requisito anche attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare, e di un corso di formazione periodica ogni 10 anni.

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