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U.O.A. Segreteria Generale
Il Segretario Generale
Secondo l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 il presidente della provincia nomina il segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Il segretario provinciale ha con la provincia un rapporto di servizio ma non un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dell'Interno. In precedenza tale rapporto di lavoro intercorreva con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ente pubblico istituito dall'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e soppresso dall'art.7, comma 31 ter, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che ha trasferito la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'Interno.
Secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. L'Unità Organizzativa Autonoma Segreteria Generale inoltre:
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partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
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collabora e fornisce assistenza giuridico amministrativa agli organi istituzionali e alla Direzione Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti
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esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
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roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
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è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo pretorio dell'ente anche nella sua forma telematica;
