Spedizione transfrontaliera di rifiuti - Reg.to CE 1013/2006
Con la Legge Regionale 9/2006 sono state trasferite alle Province le competenze in materia di spedizione dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 del 1 febbraio 1993.
La Provincia di Sassari è pertanto 'autorità di destinazione' e 'autorità di spedizione' rispettivamente per i rifiuti che sono destinati ad impianti ubicati nel proprio territorio o che da questo vengono spediti all'estero.
Con decorrenza 1° luglio 2007 le spedizioni di rifiuti sono regolate dal Reg.to CE 1013/2006 del 14 giugno 2006 che ha abrogato il precedente Reg.to 259/93.
Il regolamento definisce gli elenchi di rifiuti la cui spedizione è autorizzata secondo procedure dedicate. I rifiuti soggetti alla procedura di notifica figurano nell'«elenco ambra» (allegato IV), mentre i rifiuti soggetti unicamente all'obbligo d'informazione figurano nell'«elenco verde» (allegato III).
I rifiuti la cui spedizione è vietata sono invece riportati in elenchi separati (allegato V).
Per il trasporto dei rifiuti contenuti in lista verde è sufficiente che il materiale venga accompagnato dal modulo contenuto nell'Allegato VII e gestito in impianti autorizzati, mentre per il trasporto dei rifiuti in lista ambra è necessaria la preventiva procedura di notifica scritta, accompagnata dai documenti indicati nel quadro procedurale generale di cui all'art. 3 del Reg CE 1013/2006.
Può effettuare il trasporto transfrontaliero di rifiuti soltanto chi ottiene lo specifico provvedimento di consenso all'esportazione/importazione dei rifiuti dell'Autorità di spedizione o, nei casi previsti dal Regolamento CE n. 1013/06, chi soddisfa gli obblighi generali di informazione. La procedura di notifica impone alle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione) di rilasciare un'autorizzazione prima che abbia luogo qualsiasi spedizione.
La spedizione dei rifiuti deve costituire l'oggetto di un contratto fra la persona incaricata della spedizione o di fare spedire i rifiuti e il destinatario di tali rifiuti. Detto contratto deve essere corredato di garanzie finanziarie se i rifiuti di cui trattasi sono soggetti al requisito di notifica.
Nell'ambito della procedura di notifica, quest'ultima deve essere inviata dal notificatore soltanto all'autorità competente di spedizione, che è incaricata di trasmettere la notifica alle autorità competenti di destinazione e di transito.
Le autorità competenti devono dare il proprio consenso (con o senza condizioni) o formulare obiezioni entro trenta giorni. Le modifiche relative ad elementi essenziali della spedizione (quantitativo, itinerario, ecc.) devono essere oggetto di un'altra notifica a meno che tutte le autorità competenti esonerino il notificatore da tale obbligo. Inoltre, gli impianti intermedi di recupero e smaltimento sono soggetti agli stessi obblighi cui sono soggetti gli impianti finali di recupero e smaltimento. L'autorizzazione di una spedizione inclusiva delle operazioni intermedie può essere concessa unicamente se è autorizzata anche la spedizione dei rifiuti di cui trattasi.
Se una spedizione non può essere portata a termine (compreso il recupero o lo smaltimento di rifiuti), il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, in linea di massima a proprie spese.
L'obbligo di riprendere i rifiuti non si applica:
- se le autorità competenti di spedizione, di transito e di destinazione interessate dal recupero o dallo smaltimento dei rifiuti ritengono che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possa smaltire o recuperare i rifiuti in altro modo nel paese di destinazione o altrove;
- se i rifiuti spediti nell'impianto in questione sono stati mescolati in modo irreversibile ad altri tipi di rifiuti prima che un'autorità competente interessata sia venuta a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non poteva essere portata a termine.
Allo scopo di agevolare la predisposizione delle notifiche da parte dei soggetti interessati sono stati predisposti i seguenti fac-simili per le notifiche verso l'estero. Le istruzioni per la compilazione del documento di notifica e di movimento sono state emanate con Reg.to CE 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008.
Per informazioni:
Dr.ssa Patrizia Erre
Telefono: 079/2069615
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Presentazione | ![]() |
34 kb |
All. 1 Documentazione | ![]() |
77 kb |
All. 2 Moduli 1/A E 1/B | ![]() |
114 kb |
All. 3 Autodichiarazione | ![]() |
78 kb |
All. 4 Autocertificazione antimafia | ![]() |
79 kb |
All. 5 Garanzia finanziaria | ![]() |
84 kb |
All. 6 Autocertificazione dell'assicuratore | ![]() |
62 kb |
All. 7 Consegna documentazione | ![]() |
63 kb |
All. 8 Dichiarazione sostitutiva di certificazione | ![]() |
49 kb |
All. 9 Modulo di delega | ![]() |
63 kb |
All.10 Richiesta modifica spedizione | ![]() |
56 kb |
All. 11 Decreto n. 370/1998 | ![]() |
92 kb |
Strumenti di utilità
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